In tema di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli l’art 2054 terzo comma del codice civile prevede che “ Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà” la norma prevede, quindi, che in via normale il proprietario del veicolo sia obbligato in solido con il conducente per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo.


Laddove il veicolo sia oggetto di usufrutto o di vendita con riserva di proprietà (c.d. vendita a rate) in luogo del proprietario e quindi in alternativa ad esso, la responsabilità solidale con il conducente investe l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio.
La norma, a far data dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada nel 1992 risulta “integrata” dall’art 91 del Codice della Strada che, alla rubrica Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio, al suo secondo comma recita “ ……. 2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, delcodice civile. ……”.


Quindi alla luce del combinato disposto degli articoli 2054 cc terzo comma e art 91 secondo comma CdS in caso di veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria, Leasing, per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo risponde in solido con il conducente l’utilizzatore locatario e non il proprietario concedente.


La responsabilità dell’utilizzatore, analogamente a quella dell’usufruttario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, è una responsabilità alternativa a quella del proprietario e quindi esclude quest’ultima, con la conseguenza che solo l’usufruttuario e non anche il proprietario risponderà in solido con il conducente per i danni prodotti.
In tal senso si è ormai espressa la Suprema Corte, si vedano Cass. 14635/2014, Cass. 10424/2007, Cass. 10034/2004, ma anche la giurisprudenza di merito Giudice di Pace di Milano 2961/2017, Tribunale di Vigevano 93/2009.


La ratio della norma è quella di ricondurre la responsabilità al soggetto che abbia la disponibilità del veicolo e possa, quindi, vietarne la circolazione: siffatta disponibilità, in caso di leasing, è in capo all’utilizzatore e non più al proprietario concedente (Cass. 14635/2014, Cass. 10034/2004).


Con riferimento al veicolo in leasing, peraltro, tale riparto di responsabilità si applica unicamente ai sinistri verificati successivamente all’entrata in vigore della norma che ha previsto tale responsabilità e cioè dell’art 91 CdS.
In tal senso la stessa giurisprudenza chiarisce che per i sinistri anteriori all’entrata in vigore del codice della strada Dlg 30 aprile 1992 n 285, la responsabilità solidale con il conducente interessa ancora unicamente il proprietario e non anche l’utilizzatore (Cass. 11006/2003, Cass. 10698/1998, Cass. 25127/2010, Cass. 947/2012).


Spartiacque temporale dunque, per la fattispecie del veicolo in leasing, è dato dall’entrata in vigore dell’art 91 del nuovo codice della strada, alla luce della natura non retroattiva della predetta norma (Cass. 947/2012) e dell’impossibilità dii procedere ad un‘applicazione analogica dell’art 2054 co 3 cc, che è ritenuta norma eccezionale, nel suo prevedere una responsabilità senza colpa per fatto altrui e quindi insuscettibile di estensione analogica (Cass. 25127/2010).
L’inestensibilità sul piano analogico della disposizione dell’art 2054 comma 3 cc induce ad escludere dalla portata della norma quelle fattispecie diverse, seppur similari, da quelle espressamente previste dalla predetta norma, come integrata dall’art. 91 cds, come ad esempio al noleggio a lungo termine (in tal senso Tribunale di Milano 12850/2015).


In conclusione, per i danni da circolazione dei veicoli oggetto di leasing, derivanti da incidenti verificati successivamente all’entrata in vigore del Dlg 285/1992, sarà l’utilizzatore del veicolo e non anche il concedente proprietario a rispondere in solido con il conducente.

Avv. Enrica Macchiella

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