L’art. 1965 c.c., al secondo comma, prevede la possibilità che le parti, con le reciproche concessioni, possano incidere anche su situazioni diverse da quelle coinvolte nella controversia oggetto di transazione, costituendo, modificando o estinguendo rapporti estranei alla pretesa e alla contestazione.

Di fatto, con la transazione novativa, si verifica l’estinzione del rapporto preesistente e la contestuale sua sostituzione in altro rapporto giuridico.

La dottrina per qualificare la fattispecie in oggetto ha fatto ricorso alle figure del negozio complesso o misto e secondo la stessa sono diverse le modalità con cui si determina l’effetto c.d. “novativo”. Secondo alcuni autori l’estinzione del rapporto preesistente è una conseguenza dell’effetto costitutivo, mentre per altri l’estinzione discenderebbe da uno specifico atto di volontà dei transigenti. La giurisprudenza è invece costante nell’affermare che l’efficacia novativa della transazione discende dall’oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione. Se le parti hanno intenso sostituire il vecchio rapporto ad uno nuovo, tale volontà deve però risultare da una manifestazione espressa o da fatti concludenti e deve essere comunque sempre accertata dal Giudice.

Effetto principale della transazione novativa è quello statuito dall’art. 1976 c.c., il quale prevede che “La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”.

In sostanza, con l’accordo transattivo, la precedente obbligazione non può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, se non espressamente pattuito tra le parti. Questo in quanto con la risoluzione tornerebbe in vita il vecchio rapporto giuridico, che era stato estinto con la transazione novativa. Il legislatore tuttavia acconsente che le parti possano accordarsi prevedendo il rimedio della risoluzione anche per il nuovo rapporto.

La Suprema Corte, intervenuta sull’argomento, ha ritenuto che l’art. 1976 c.c. vada interpretato restrittivamente. Ovvero con riferimento solo all’ipotesi della risoluzione per inadempimento e non anche per impossibilità sopravvenuta (Cass. 9125/93).

Si evidenzia inoltre che l’effetto novativo scaturente da un contratto di transazione è idoneo a determinare il mutamento del termine di prescrizione breve in ordinario sul modello di quanto disposto dall’art. 2953 c.c. (Cass. 10657/00).

 

Avv. Simona Grasso

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